L’art. 2-bis del DL n. 113/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 143/2024 (c.d. Decreto Omnibus), ha stabilito l’erogazione, per l’anno 2024, di un’indennità di importo pari a 100 euro netti (c.d. bonus Natale), rapportata al periodo di lavoro.
L’indennità va erogata dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri, insieme alla tredicesima mensilità, a seguito della richiesta scritta da parte del lavoratore che attesta di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
A seguito delle modifiche apportate all’art. 2-bis, D.L. n. 113/2024, convertito dalla Legge n. 143/2024, dal D.L. n. 167/2024, per vedersi riconosciuto il bonus Natale, il lavoratore dipendente deve soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti reddituali (a, b) e familiari (c):
- a) titolarità, nell’anno d’imposta 2024, di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 19/2024 (cfr Aggiornamento AP n. 360/2024), il reddito complessivo va determinato tenendo conto anche
Il reddito complessivo deve essere assunto, invece, al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10, comma 3-bis, TUIR. |
- b) imposta lordadeterminata sui redditi di lavoro dipendente (ex art. 49, TUIR con esclusione delle pensioni e degli assegni ad esse equiparati di cui al comma 2, lettera a dello stesso articolo) di importo superiore aquello della detrazione da lavoro spettante (ex art. 13, comma 1, TUIR).
- c) presenzadi almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico. Si ricorda che per risultare fiscalmente a carico, è necessario essere titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51al lordo degli oneri deducibili ovvero non superiore a euro 4.000 nel caso dei figli fino a 24 anni di età.
Tuttavia, il D.L n. 167/2024 stabilisce che, nel caso in cui il lavoratore dipendente sia coniugato o convivente con altro lavoratore dipendente, il bonus Natale spetta ad uno solo di essi. Si tratta di un principio di incumulabilità del bonus per il medesimo nucleo familiare. In via generale, in presenza del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, si ritiene opportuno dichiarare, in fase di richiesta al datore di lavoro della misura in oggetto, che lo stesso non fruisce contemporaneamente di quest’ultima. |