In riferimento alla Circolare INPS del 22 marzo 2019 n.45, dal 1° aprile 2019 il lavoratore deve richiedere l’Assegno Nucleo Familiare direttamente all’INPS ed esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
– Web (sito www.inps.it), tramite PIN dispositivo o SPID;
– Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda deve riportare una serie di informazioni che riguardano soprattutto la composizione e il reddito del nucleo familiare (dati anagrafici del richiedente, composizione del nucleo familiare, dichiarazione dei redditi posseduti dai componenti del nucleo familiare nel periodo di riferimento, indicazioni sullo stato civile e condizioni particolari dei componenti il nucleo che possono determinare l’aumento dei limiti di reddito).
La domanda funge da autocertificazione nei confronti dell’INPS, in quanto contiene tutti i dati che permettono di risalire alle stesse informazioni contenute nello stato di famiglia.
Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro o dal’Intermediario abilitato (Consulente del Lavoro), che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale.
La domanda di Assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo come attualmente previsto.